A.S.D. Discipline non riconosciute e applicazione della L. 398/91

ASI Sicilia – In un periodo di cambiamenti, la confusione risulta essere l’unica certezza. Con questo articolo tratto da FiscoSport, cerchiamo di far chiarezza sulle discipline sportive che non rientrano nella lista CONI e cosa devono fare le A.S.D. 

Domanda posta da un lettore:
Una A.S.D., titolare di partita iva e in regime di 398/91, si trova a partire dal 1 gennaio 2018 a svolgere sia discipline riconosciute che discipline non riconosciute (nello specifico Krav Maga). Partendo dall’assunto che per le discipline non riconosciute non si potranno più corrispondere i compensi sportivi ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., non si potranno più de-commercializzare i corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 148 del T.U.I.R. e dell’art. 4, d.p.r. n. 633/72, si domanda se si potrà comunque procedere all’applicazione della legge 398/91 anche per le discipline non riconosciute.

Risposta dell’Avv. Biancamaria Stivanello:

Attività sportive non più riconosciute: che fare?

Il quesito del lettore è di grande attualità e di interesse generale per i sodalizi sportivi che proprio all’inizio di questo 2018 sono alle prese con il rinnovo dell’iscrizione al nuovo Registro 2.0. Il tema è stato approfondito su questa rivista già all’alba dei primi provvedimenti: si vedano i contributi di G. Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1566 del 20/12/2016 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in Newsletter n. 1/2017 e D. Foresta, Gli sport e i “non” sport: le discipline riconosciute dal coni e conseguenze del disconoscimento, in Newsletter n. 10/2017.

Del resto, la pratica di attività motorie/sportive non più riconosciute dal CONI in quanto non ricomprese nell’elenco delle discipline ammissibili al Registro – come individuate dalle Delibere del Consiglio Nazionale CONI n. 1566 del 20/12//2016, n.1568 del 14/2/2017, n.1569 del 10/5/2017 e successive modifiche e integrazioni – alimenta continui e giustificati dubbi interpretativi che devono fare i conti non solo con gli effetti del nuovo elenco-discipline sulle attività praticate ma anche con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lg.vo n.117/2017). La riforma del non profit – seppure non abbia toccato la disciplina del settore sportivo dilettantistico – ha riscritto anche le agevolazioni fiscali destinate agli enti associativi, andando a modificare disposizioni che interessano da vicino proprio le a.s.d. che si ritrovino a svolgere in tutto o in parte attività “non sportive”: l’art.148, comma III, sulla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici e l’ambito di applicazione della L.398/91.

Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto va considerato che il caso riguarda una a.s.d., quindi un soggetto che in ambito civilistico è e rimane un’associazione senza scopo di lucro regolata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, a prescindere dal riconoscimento a fini sportivi [per meglio chiarire: dall’iscrizione al Registro CONI consegue lo status di a.s.d. e la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali previste per tali organismi, ma la natura associativa e l’assenza di scopo di lucro sono elementi caratterizzanti la soggettività del sodalizio che permangono a prescindere dal riconoscimento a fini sportivi].

Peraltro, si tratta di una a.s.d. che pratica sia attività riconosciute dal nuovo elenco discipline, sia attività escluse (Krav Maga); quindi va anche considerato che il sodalizio mantiene comunque il suo status di a.s.d. riconosciuta a fini sportivi [ed effettuerà l’iscrizione al Registro per le discipline incluse].

Ciò premesso, si tratta di individuare se e quali agevolazioni siano applicabili in relazione alle attività “non sportive”.

Innanzi tutto è sicuramente esclusa l’applicabilità del regime dei compensi ex art. 67 comma I lett. m), così come la stipula dei nuovi co.co.co. sportivi dilettantistici previsti dalla legge di bilancio 2018. La qualifica di a.s.d. non è sufficiente in questo caso per accedere alle agevolazioni lavoristiche, fiscali e previdenziali che richiedono ulteriori requisiti e in particolare la pratica di discipline riconosciute.

Per il resto andrà valutato caso per caso se si tratta di disposizioni di favore collegate alla qualifica di a.s.d. e/o strettamente pertinenti all’attività praticata, oppure se si tratti di agevolazioni applicabili a prescindere dallo status di a.s.d.

E veniamo quindi all’analisi delle norme richiamate dal lettore per il trattamento dei corrispettivi specifici derivanti da attività non riconosciute come sportive dilettantistiche

  1. a) l’art.148 comma III TUIR: la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici istituzionali è:

– prevista per alcune categorie di enti associativi tra cui – oltre alle associazioni politiche, sindacali e di categoria – le associazioni religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona nonché sportive dilettantistiche;

– riferita ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

– nei confronti di soci, associati, partecipanti e tesserati;

– applicabile a condizione che l’associazione recepisca nello statuto le note clausole di democraticità, elettività, effettività del rapporto associativo indicate specificamente all’art.148 comma VIII T.U.I.R. e vi si conformi nel concreto.

La disposizione è stata oggetto di modifica introdotta con il Codice del Terzo Settore (CTS) che ne restringe il campo di applicazione alle sole “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche”; vi esclude quindi le altre categorie di enti associativi in quanto interessate e ridefinite dalla riforma. In tale nuovo ambito, un’analoga agevolazione sui corrispettivi specifici viene mutuata soltanto per quella particolare categoria di Enti del Terzo Settore (ETS) denominata associazioni di promozione sociale [che per semplificare potremmo chiamare “nuove” APS, in quanto disciplinate dal nuovo CTS e non più dalla L.383/2000].

Si deve tuttavia precisare che la modifica inerente all’art.148, comma III, non è idonea all’immediata entrata in vigore perché, secondo quanto stabilito dall’art.104 comma 2 del D.Lg.vo 117/2017, è destinata a trovare concreta applicazione solo dopo l’operatività del nuovo registro nazionale degli enti del terzo settore (c.d. RUNTS), che richiede l’adozione di ulteriori e numerosi provvedimenti e decreti attuativi da emanarsi.

Pertanto, nella vigenza dell’art.148 comma III nel testo anteriore alla modifica apportata dal CTS, si deve ritenere ancora applicabile l’agevolazione sulla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici sia alle a.s.d. per le attività non più riconosciute come sportive, sia alle associazioni non sportive – prive dello status di a.s.d. perché non possono rinnovare l’iscrizione al registro – purché perseguano finalità che possano ricomprendersi tra le altre categorie degli enti associativi indicati (ad esempio culturali o di formazione extra-scolastica) e fermo restando il rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma.

In particolare:

– quanto all’attuazione degli scopi istituzionali deve essere verificata la compatibilità e la corrispondenza delle attività svolte con le finalità e l’oggetto contemplati nello statuto, che dovrà opportunamente prevedere anche attività e finalità non sportive dilettantistiche ma idonee ad essere ricondotte nell’ambito di quelle culturali e/o di formazione;

– quanto ai destinatari deve trattarsi di soci, associati e tesserati per cui – esclusa la possibilità di tesseramento sportivo per le attività non ricomprese nell’elenco CONI – andrà verificata e assicurata la sussistenza di un valido rapporto associativo o di un tesseramento ad enti a carattere nazionale con finalità riconosciute in ambito diverso da quello sportivo dilettantistico [si pensi al caso di molti EPS che abbiano anche riconoscimenti per attività ricreative e culturali].

  1. b) la legge 398/91

Il regime fiscale agevolato è previsto per le attività commerciali svolte dalle associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e che svolgano attività sportiva dilettantistiche: questo il tenore letterale della norma che va ovviamente aggiornato all’istituzione del registro CONI e quindi in definitiva, come noto, richiede che si tratti di a.s.d. iscritte al registro.

L’art. 9bis del D.L. 30/12/1991 n. 417 convertito in L. 6/2/1992 n.66 ha esteso il predetto regime contabile e fiscale anche alle associazioni senza fini di lucro e alle pro-loco.

Si ricava quindi che l’agevolazione sia riservata non solo alle a.s.d. riconosciute a fini sportivi ma anche a ogni altra associazione senza finalità di lucro; è importante al riguardo evidenziare che tale definizione è propriamente civilistica e non richiama categorie del diritto tributario (ad esempio “enti associativi”), il che permette di cogliere appieno gli effetti dell’estensione voluta dal legislatore.

Anche qui il Codice del Terzo Settore ha introdotto novità importanti: da un lato ha stabilito che la L.398/1991 non si applica agli Enti del Terzo Settore (ETS) e dall’altro ha previsto l’abrogazione dell’art.9bis citato ovvero dell’estensione alle altre associazioni “ordinarie/non sportive” e alle pro-loco.

Come sopra, anche queste disposizioni secondo quanto stabilito dall’art.104 comma 2 del CTS sono destinate a trovare concreta applicazione solo dopo l’operatività del RUNTS.

In definitiva, ad oggi e fino alla concreta attuazione del Codice, sia l’art.148 comma III (per le attività istituzionali e nel rispetto delle condizioni suesposte) sia la L. 398/91 (per le attività commerciali) sono applicabili alle associazioni che non svolgano attività sportive riconosciute. A maggior ragione entrambe le norme – nei rispettivi ambiti – possono trovare applicazione per le a.s.d. che abbiano mantenuto la qualifica attraverso l’iscrizione al registro e svolgano anche attività non riconosciute – purché nel rispetto delle condizioni richieste dal quadro normativo di riferimento e in corrispondenza dell’oggetto e delle finalità statutarie.

L’a.s.d. valuterà quindi alla luce dei contenuti del proprio statuto e delle attività svolte, nonché nel rispetto delle altre condizioni richieste dall’art.148 T.U.I.R., comma III e comma VIII, la natura dei corrispettivi per le attività di Krav Maga, trattandoli tra i ricavi de-commercializzati o quelli commerciali in 398.

Per completezza va ancora ribadito che il quadro sopra esposto si riferisce esclusivamente alle a.s.d. in quanto associazioni senza scopo di lucro sotto il profilo civilistico ed enti associativi (del tipo riconducibile alle categorie previste dal terzo comma dell’art.148) sotto il profilo tributario.

Diverso invece il caso delle S.S.D. che sono, in ambito civilistico società di capitali, sebbene atipiche perchè non perseguono il fine di lucro, ed enti commerciali sotto il profilo della qualificazione tributaria. Ad esse, per effetto dell’art. 90 comma 1 L.289/02 sono estese le disposizioni della L.398/91 e le altre disposizioni tributarie previste per le a.s.d.

Ne consegue che se la società di capitali, pur mantenendo lo status di S.S.D. per le discipline comprese nell’elenco, svolga anche attività non più riconosciute, non potrà avvalersi in relazione a tale area della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art.148 comma III. Vengono infatti automaticamente a mancare due fondamentali condizioni per l’applicabilità della disposizione: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e la qualifica di tesserato del destinatario dei servizi. Né la S.S.D. può ricomprendersi nelle altre categorie previste dalla norma in quanto priva della qualifica di ente associativo e della natura giuridica di associazione.

Quanto alla L. 398/91, essa deve ritenersi applicabile – e salva l’adozione prudenziale di regimi ordinari a fronte delle diverse posizioni assunte spesso dai verificatori – nel caso di s.s.d. che mantenga l’iscrizione al registro CONI. Del resto le attività motorie/sportive non più riconosciute, non potendo più considerarsi istituzionali, andranno a configurare proprio quell’esercizio di attività commerciali da parte di un soggetto riconosciuto a fini sportivi contemplato dall’art.1 della legge. Peraltro, si potrebbero ben configurare come attività complementari rispetto a quelle istituzionali, ricadendo così anche nell’interpretazione più restrittiva del campo di applicazione della L.398/91 – che vorrebbe questa limitazione non fondata sulla norma di legge ma sul regolamento di cui al D.P.R. 544/99.

Fonte: FiscoSport

 

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